Una regola giusta sugli affitti brevi
Il mio emendamento al Decreto Agosto approvato in Commissione Bilancio al Senato in materia di affitti brevi va nel senso giusto. Confido che il testo sia confermato dall’esame dell’Aula del Senato e dalla Camera.
Non si può lasciare senza regole un settore che sta cambiando volto alle città a scapito dell'affitto con durate ordinarie, transitorie o per studenti, che è la naturale destinazione d’uso abitativa.
L'incomprensibile vantaggio fiscale della cedolare secca introdotto senza limiti e regole viene giustamente rimosso per chi utilizza oltre 3 immobili a questa finalità, con indubbie caratteristiche di investimento ed uso che richiama quelli commerciali.
Ora serve anche una normativa più organica che consenta a Regioni e Comuni di disciplinare il settore che ha implicazioni urbanistiche, in particolare per la tutela degli assetti dei centri storici, e legate al turismo del tutto preminenti e non può essere affidato al solo Codice Civile ed alla sua disciplina della locazione.
Testo dell'emendamento approvato:
A.S. 1925
Em. 77.62 (testo 3)
Mirabelli
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 176, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
''c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator;'';
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
''3-bis. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. È abrogato il comma 3-bis dell'articolo 4 del-decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96''».