Tutele per l'affitto approvate per far fronte a questa fase di emergenza
Ecco l’Ordine del Giorno al Decreto Cura Italia riguardante il tema della casa approvato oggi dalla Commissione Bilancio del Senato e dal Governo.
Oltre ad esso, che è impegnativo, è stato approvato anche quello a mia prima firma, che viene totalmente assorbito in questo della maggioranza.
Già emendamenti 54.5 e 103.21 testo 2
A.S. 1766
ORDINE DEL GIORNO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),
premesso che:
il provvedimento in esame contiene misure che utilizzano appieno gli spazi di manovra per i quali il Governo ha chiesto e ottenuto dal Parlamento l’autorizzazione. Il decreto-legge definisce interventi che incidono sul 2020 per oltre 25,1 miliardi in termini di saldo netto da finanziare e che rappresentano la prima indispensabile risposta che il Governo e le forze di maggioranza hanno fornito per la protezione e il sostegno della salute dei cittadini e per la tutela delle attività economiche;
l’incertezza relativa alla durata e all’entità della diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nel resto del mondo rende difficile al momento definire la quantificazione delle conseguenze economiche;
è di tutta evidenza che in questo momento le priorità sono il contenimento dell’epidemia e il rafforzamento della capacità di risposta del sistema sanitario, nonché il sostegno di lavoratori, famiglie e imprese. L’azione di Governo deve garantire dunque le risorse necessarie al rafforzamento delle attività di prevenzione della diffusione del contagio e degli interventi di cura a favore dei contagiati, per mitigare le conseguenze dell’aumento dei casi da trattare e , al tempo stesso, deve offrire certezze e garanzie per mettere le imprese in condizione di superare le difficoltà connesse sia con la forte flessione della domanda, sia con la diffusione del contagio e con le misure di prevenzione dello stesso;
come evidenziato anche dalla Corte dei Conti nella memoria trasmessa per l'esame del decreto-legge "Cura Italia", in un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando, la politica di bilancio è chiamata a giocare un ruolo indispensabile per «preservare la capacità produttiva del sistema economico e le sue potenzialità di crescita e per ridurre le difficoltà di lavoratori e famiglie»;
il Governo ha già annunciato all'indomani dell'adozione del decreto-legge in esame di essere pronto ad assumere ulteriori provvedimenti in funzione dell’evoluzione della crisi. I margini di azione si sono ampliati con il riconoscimento da parte delle Istituzioni europee della sussistenza delle condizioni per l’attivazione della "general escape clause" del Patto di stabilità e crescita;
inevitabilmente altre risorse dovranno essere stanziate ed utilizzate nei prossimi provvedimenti per affrontare le difficoltà economiche di tutti i soggetti che andranno incontro a cadute del reddito e che necessitano di interventi di sostegno;
considerato che:
il decreto-legge contiene alcune disposizioni finalizzate a sostenere i soggetti che in ragione degli effetti negativi derivante dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica si trovano in situazioni di difficoltà economica a causa della perdita di lavoro o comunque in ragione di una significativa riduzione di reddito;
la principale misura in tale ambito è il rafforzamento del Fondo solidarietà mutui prima casa, di cui all'articolo 54 del decreto-legge. L’accesso al Fondo, che prevede la sospensione per 18 mesi delle rate e un contributo per il pagamento degli interessi, era già stato ampliato a favore dei lavoratori che hanno subito una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per effetto delle misure di emergenza adottate dal Governo con il dl 9 del 2020. La nuova norma contenuta nel provvedimento in esame estende l’accesso al Fondo ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che hanno subito un calo significativo del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 2019, e aumenta il contributo per gli interessi relativi alle rate sospese, innalzandolo al 50 per cento del totale. Ai fini dell’accesso al Fondo, è stato inoltre eliminato il limite massimo di 30.000 euro certificato dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per far fronte alla maggiore operatività, al Fondo sono assegnate risorse pari a 400 milioni;
sempre a tutela delle fasce di popolazione maggiormente esposte ai rischi economici derivanti dalla situazione di emergenza in atto, l'articolo 103, al comma 6, sospende fino al 30 giugno l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, emessi per qualsiasi causa. Tale misura appare necessaria per fronteggiare il problema di migliaia di famiglie con un provvedimento esecutivo in corso le quali, nonostante le restrizioni previste, rischiavano di dover lasciare le proprie abitazioni senza la possibilità concreta di reperire soluzioni abitative alternative;
considerato, inoltre, che:
l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ha già prodotto e produrrà per molte famiglie nei prossimi mesi una consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In questa situazione molti soggetti si troveranno nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione. E' necessario, pertanto, predisporre misure volte a garantire che le famiglie non perdano la casa e, allo stesso tempo, che i costi dell'emergenza non ricadano solo sulle proprietà;
il rafforzamento temporaneo del Fondo Gasparrini, al fine di contribuire a ridurre le tensioni finanziarie di fasce di mutuatari particolarmente esposte agli effetti negativi della crisi, insieme al blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2020, rappresentano misure importanti per il sostegno abitativo, ma permane, tuttavia, il problema per le famiglie che pagano un canone in affitto e che possono trovarsi nelle stesse condizioni economiche dei soggetti destinatari delle misure di sostegno prevista all'articolo 54 del decreto-legge in esame, tenuto anche conto che in alcuni casi l'affitto è al contempo una componente non trascurabile del reddito delle famiglie proprietarie;
in aggiunta a quanto già previsto dal provvedimento in esame sul tema del sostegno all'accesso all'abitazione, sono indispensabili ulteriori interventi urgenti su tale fronte, tenuto conto che il Fondo di sostegno all'affitto dispone di una dotazione del tutto insufficiente ad affrontare tale emergenza ed è uno strumento invece fondamentale per sostenere i redditi delle famiglie in difficoltà, potendo prevenire le morosità incolpevoli che nella condizione economica attuale rischiano di aumentare. La dotazione di 50 milioni per ciascuno dei tre anni a partire dal 2020 è una cifra largamente al di sotto di quanto sarebbe necessario, ancor più in un momento come quello attuale;
il Fondo inquilini morosi non ha una dotazione sufficiente per sostenere e proteggere le persone che vivono o vivranno questa difficoltà. Lo stesso fondo per come è strutturato e organizzato non garantisce l’attribuzione del sostegno economico con l’urgenza di cui ci sarà bisogno. Servono, inoltre, criteri chiari e trasparenti per individuare chi può usufruire del sostegno per il pagamento del canone di locazione.
impegna il Governo:
a stanziare risorse aggiuntive per un ulteriore rafforzamento del "Fondo Gasparrini", al fine di ricomprendere nella platea dei soggetti ammessi ai benefici del Fondo, per l'anno 2020, tutti coloro che risultino privi di una componente reddituale in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività;
a reperire ulteriori ingenti risorse necessarie a rifinanziare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché ad incrementare di almeno 100 milioni di euro la dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di supportare tutti coloro che non possono far fronte al pagamento dei canoni di locazione;
a prevedere che l’erogazione dei suddetti fondi avvenga direttamente tramite i Comuni, tenendo conto delle domande pervenute ai medesimi Comuni;
a prevedere che i soggetti interessati possano accedere al Fondo affitti presentando domanda al Comune, preferibilmente con modalità informatiche, richiedendo un contributo nella misura del 70% dell’importo complessivo del canone e delle spese accessorie per una durata massima di 6 mesi da erogare direttamente alla proprietà dell’immobile, fino a esaurimento del fondo;
ad individuare i criteri per l’accesso ai contributi, con particolare riguardo al reddito ISEE, alle comunicazioni con la proprietà e agli elementi preclusivi;
a prevedere l'esenzione per il proprietario, a partire dalla comunicazione della richiesta del contributo, che non ricorre a procedure di sfratto dal pagamento dell’IMU e delle imposte reddituali per tutto il periodo della sospensione;
ad incentivare la rinegoziazione dei contratti e dei canoni di locazione;
a prevedere che il beneficio possa essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.
a stanziare ulteriori risorse specificamente destinate all'erogazione di contributi per il sostegno dell'affitto in favore degli studenti universitari fuori sede;
a fare fronte alle esigenze sia dei proprietari di immobili locati che non percepiscono i relativi canoni di locazione che degli affittuari impossibilitati a pagare in ragione degli effetti negativi derivanti dalla crisi in atto sul reddito, adottando misure finalizzate a:
1) prevedere la possibilità di cessione del credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa ai proprietari degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1;
2) valutare l'opportunità di introdurre agevolazioni fiscali, in forma di credito d'imposta, per i proprietari di immobili che non procedono alla risoluzione del contratto a fronte del mancato pagamento, specificando altresì che il predetto credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e prevedendo l'adozione di modalità semplificate ed esclusivamente informatiche da parte dell'Agenzia delle entrate per l'attuazione delle predette misure.
Oltre ad esso, che è impegnativo, è stato approvato anche quello a mia prima firma, che viene totalmente assorbito in questo della maggioranza.
Già emendamenti 54.5 e 103.21 testo 2
A.S. 1766
ORDINE DEL GIORNO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),
premesso che:
il provvedimento in esame contiene misure che utilizzano appieno gli spazi di manovra per i quali il Governo ha chiesto e ottenuto dal Parlamento l’autorizzazione. Il decreto-legge definisce interventi che incidono sul 2020 per oltre 25,1 miliardi in termini di saldo netto da finanziare e che rappresentano la prima indispensabile risposta che il Governo e le forze di maggioranza hanno fornito per la protezione e il sostegno della salute dei cittadini e per la tutela delle attività economiche;
l’incertezza relativa alla durata e all’entità della diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nel resto del mondo rende difficile al momento definire la quantificazione delle conseguenze economiche;
è di tutta evidenza che in questo momento le priorità sono il contenimento dell’epidemia e il rafforzamento della capacità di risposta del sistema sanitario, nonché il sostegno di lavoratori, famiglie e imprese. L’azione di Governo deve garantire dunque le risorse necessarie al rafforzamento delle attività di prevenzione della diffusione del contagio e degli interventi di cura a favore dei contagiati, per mitigare le conseguenze dell’aumento dei casi da trattare e , al tempo stesso, deve offrire certezze e garanzie per mettere le imprese in condizione di superare le difficoltà connesse sia con la forte flessione della domanda, sia con la diffusione del contagio e con le misure di prevenzione dello stesso;
come evidenziato anche dalla Corte dei Conti nella memoria trasmessa per l'esame del decreto-legge "Cura Italia", in un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando, la politica di bilancio è chiamata a giocare un ruolo indispensabile per «preservare la capacità produttiva del sistema economico e le sue potenzialità di crescita e per ridurre le difficoltà di lavoratori e famiglie»;
il Governo ha già annunciato all'indomani dell'adozione del decreto-legge in esame di essere pronto ad assumere ulteriori provvedimenti in funzione dell’evoluzione della crisi. I margini di azione si sono ampliati con il riconoscimento da parte delle Istituzioni europee della sussistenza delle condizioni per l’attivazione della "general escape clause" del Patto di stabilità e crescita;
inevitabilmente altre risorse dovranno essere stanziate ed utilizzate nei prossimi provvedimenti per affrontare le difficoltà economiche di tutti i soggetti che andranno incontro a cadute del reddito e che necessitano di interventi di sostegno;
considerato che:
il decreto-legge contiene alcune disposizioni finalizzate a sostenere i soggetti che in ragione degli effetti negativi derivante dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica si trovano in situazioni di difficoltà economica a causa della perdita di lavoro o comunque in ragione di una significativa riduzione di reddito;
la principale misura in tale ambito è il rafforzamento del Fondo solidarietà mutui prima casa, di cui all'articolo 54 del decreto-legge. L’accesso al Fondo, che prevede la sospensione per 18 mesi delle rate e un contributo per il pagamento degli interessi, era già stato ampliato a favore dei lavoratori che hanno subito una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per effetto delle misure di emergenza adottate dal Governo con il dl 9 del 2020. La nuova norma contenuta nel provvedimento in esame estende l’accesso al Fondo ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che hanno subito un calo significativo del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 2019, e aumenta il contributo per gli interessi relativi alle rate sospese, innalzandolo al 50 per cento del totale. Ai fini dell’accesso al Fondo, è stato inoltre eliminato il limite massimo di 30.000 euro certificato dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per far fronte alla maggiore operatività, al Fondo sono assegnate risorse pari a 400 milioni;
sempre a tutela delle fasce di popolazione maggiormente esposte ai rischi economici derivanti dalla situazione di emergenza in atto, l'articolo 103, al comma 6, sospende fino al 30 giugno l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, emessi per qualsiasi causa. Tale misura appare necessaria per fronteggiare il problema di migliaia di famiglie con un provvedimento esecutivo in corso le quali, nonostante le restrizioni previste, rischiavano di dover lasciare le proprie abitazioni senza la possibilità concreta di reperire soluzioni abitative alternative;
considerato, inoltre, che:
l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ha già prodotto e produrrà per molte famiglie nei prossimi mesi una consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In questa situazione molti soggetti si troveranno nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione. E' necessario, pertanto, predisporre misure volte a garantire che le famiglie non perdano la casa e, allo stesso tempo, che i costi dell'emergenza non ricadano solo sulle proprietà;
il rafforzamento temporaneo del Fondo Gasparrini, al fine di contribuire a ridurre le tensioni finanziarie di fasce di mutuatari particolarmente esposte agli effetti negativi della crisi, insieme al blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2020, rappresentano misure importanti per il sostegno abitativo, ma permane, tuttavia, il problema per le famiglie che pagano un canone in affitto e che possono trovarsi nelle stesse condizioni economiche dei soggetti destinatari delle misure di sostegno prevista all'articolo 54 del decreto-legge in esame, tenuto anche conto che in alcuni casi l'affitto è al contempo una componente non trascurabile del reddito delle famiglie proprietarie;
in aggiunta a quanto già previsto dal provvedimento in esame sul tema del sostegno all'accesso all'abitazione, sono indispensabili ulteriori interventi urgenti su tale fronte, tenuto conto che il Fondo di sostegno all'affitto dispone di una dotazione del tutto insufficiente ad affrontare tale emergenza ed è uno strumento invece fondamentale per sostenere i redditi delle famiglie in difficoltà, potendo prevenire le morosità incolpevoli che nella condizione economica attuale rischiano di aumentare. La dotazione di 50 milioni per ciascuno dei tre anni a partire dal 2020 è una cifra largamente al di sotto di quanto sarebbe necessario, ancor più in un momento come quello attuale;
il Fondo inquilini morosi non ha una dotazione sufficiente per sostenere e proteggere le persone che vivono o vivranno questa difficoltà. Lo stesso fondo per come è strutturato e organizzato non garantisce l’attribuzione del sostegno economico con l’urgenza di cui ci sarà bisogno. Servono, inoltre, criteri chiari e trasparenti per individuare chi può usufruire del sostegno per il pagamento del canone di locazione.
impegna il Governo:
a stanziare risorse aggiuntive per un ulteriore rafforzamento del "Fondo Gasparrini", al fine di ricomprendere nella platea dei soggetti ammessi ai benefici del Fondo, per l'anno 2020, tutti coloro che risultino privi di una componente reddituale in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività;
a reperire ulteriori ingenti risorse necessarie a rifinanziare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché ad incrementare di almeno 100 milioni di euro la dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di supportare tutti coloro che non possono far fronte al pagamento dei canoni di locazione;
a prevedere che l’erogazione dei suddetti fondi avvenga direttamente tramite i Comuni, tenendo conto delle domande pervenute ai medesimi Comuni;
a prevedere che i soggetti interessati possano accedere al Fondo affitti presentando domanda al Comune, preferibilmente con modalità informatiche, richiedendo un contributo nella misura del 70% dell’importo complessivo del canone e delle spese accessorie per una durata massima di 6 mesi da erogare direttamente alla proprietà dell’immobile, fino a esaurimento del fondo;
ad individuare i criteri per l’accesso ai contributi, con particolare riguardo al reddito ISEE, alle comunicazioni con la proprietà e agli elementi preclusivi;
a prevedere l'esenzione per il proprietario, a partire dalla comunicazione della richiesta del contributo, che non ricorre a procedure di sfratto dal pagamento dell’IMU e delle imposte reddituali per tutto il periodo della sospensione;
ad incentivare la rinegoziazione dei contratti e dei canoni di locazione;
a prevedere che il beneficio possa essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.
a stanziare ulteriori risorse specificamente destinate all'erogazione di contributi per il sostegno dell'affitto in favore degli studenti universitari fuori sede;
a fare fronte alle esigenze sia dei proprietari di immobili locati che non percepiscono i relativi canoni di locazione che degli affittuari impossibilitati a pagare in ragione degli effetti negativi derivanti dalla crisi in atto sul reddito, adottando misure finalizzate a:
1) prevedere la possibilità di cessione del credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa ai proprietari degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1;
2) valutare l'opportunità di introdurre agevolazioni fiscali, in forma di credito d'imposta, per i proprietari di immobili che non procedono alla risoluzione del contratto a fronte del mancato pagamento, specificando altresì che il predetto credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e prevedendo l'adozione di modalità semplificate ed esclusivamente informatiche da parte dell'Agenzia delle entrate per l'attuazione delle predette misure.